Nel regime precedente la modifica dell’art. 195 ad opera della l. n. 69/2009, nessuna norma del codice di rito imponeva al Ctu di fornire ai consulenti di parte una «bozza» della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti veniva inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare. Si escludeva, perciò, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, avesse omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa (Cass. L, n. 5897/2011). La l. n. 69/2009 ha, poi, modificato l’art. 195, al cui corpo è stato aggiunto il comma 3, secondo il quale la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di conferimento dell’incarico; nello stesso provvedimento il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, nonché il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, corredata da una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti.
Si è precisato che, poiché lo svolgimento delle operazioni di consulenza inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all’art. 195, comma 3, in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione, e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione. L’atto adottato in violazione della sospensione è, comunque, affetto da nullità soltanto nel caso in cui l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, la prima difesa possibile (Cass. III, n. 18522/2018).
E’ stato tuttavia affermato in giurisprudenza che il secondo termine previsto dall’art. 195, comma 3, così come modificato dalla l. n. 69/2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. VI, n. 14880/2018).
L’omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 195 (Cass. L, n. 23493/2017).
Ad avviso della dottrina, l’omesso rispetto ad opera delle parti del termine loro assegnato determina decadenza dal diritto di depositare le osservazioni, mentre la mancata concessione da parte del giudice del termine per il deposito delle stesse osservazioni dovrebbe determinare la nullità della relazione (Mambriani, 559 ss.). Si temono, peraltro, applicazioni formalistiche delle nuove disposizioni che compromettano il ruolo di controllo razionale del contraddittorio tra le parti ed il CTU, essendo il contraddittorio nelle operazioni peritali, oltre ad una garanzia difensiva, pure un metodo di formazione della prova che tende ad assicurare la completezza e l’attendibilità del procedimento istruttorio; ciò impone che il sub-procedimento sia posto sotto il controllo di un giudice attivo, che deve porsi al centro delle attività di consulenza e dirigerne il corretto svolgimento