La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il sistema delle vacazioni dove prevede un importo, per le vacazioni seguenti, minore a quello delle prime.
Con la sentenza n.16 del 2025, la Corte infatti “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.”
In buona sostanza, dopo ben 45 anni di vigenza della norma che le aveva istituite (Legge 319/1980), le vacazioni seguenti alla prima pari ad €.8,15 cadauna sono ritenute contrarie ai principi costituzionali poiché “irragionevoli”.
Che cosa accade adesso?
Beh una cosa è certa: siamo in presenza di un c.d. “vuoto normativo”.
Certamente la Commissione Ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia nel dicembre 2023 per la rideterminazione dei compensi degli ausiliari giudiziari di cui attendiamo l’esito dei lavori, nella sua proposta dovrà tenere conto di tale deciso intervento e perciò prevedere un importo unico per le vacazioni, magari orarie e non più di due ore.
Ma nel frattempo?
Un’altra cosa è certa: non potranno più applicarsi le vacazioni come previste dall’art.4, comma 2 della Legge 319/80 ossia con la prima ad euro 14,68 e le seguenti ad euro 8.15.
A mio avviso (ma per la verità non solo mio), proprio per la “ratio” contenuta nella decisione in parola, pare legittimo, in questa fase di “vuoto normativo”, applicare tutte le vacazioni con importo pari “alla prima” ossia di €.14,68. Sarà poi al giudice che liquiderà il compenso, a cui è rimessa la responsabilità della liquidazione, valutare ed interpretare tale proposta e motivare l’eventuale rifiuto.
Tieni conto che, ad esempio, calcolando 200 vacazioni con questo criterio l’aumento per il CTU rispetto al criterio dichiarato illegittimo è di circa 647 euro.
Resta fermo (come sempre) l’invito ad utilizzare le vacazioni solo ove non possibile calcolare il compenso con le tabelle allegate al Dm 30 maggio 2002.
Bene staremo a vedere i prossimi sviluppi con l’adeguamento delle tariffe che auspichiamo sia pubblicato a breve.
Scarica e visualizza la sentenza
